Giustizia, stretta sulle impugnazioni e processi più rapidi: il Cdm approva il decreto legislativo

Giustizia, stretta sulle impugnazioni e processi più rapidi: il Cdm approva il decreto legislativo

Roma. Deflazionare il numero dei procedimenti che gravano sugli uffici giudiziari e semplificarne l’iter sia in appello che in Cassazione, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo. Questo l’obiettivo del decreto legislativo sulle impugnazioni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, che attua una delle deleghe contenute nella riforma del processo penale varata nello scorso giugno dal Parlamento. Il decreto legislativo si fonda sui lavori dell’apposita Commissione ministeriale istituita dal Guardasigilli Andrea Orlando e presieduta da Domenico Carcano. La razionalizzazione del sistema delle impugnazioni, con la rimodulazione della prescrizione contenuta nella riforma del processo penale, guarda alla prospettiva che il processo possa concludersi con un accertamento definitivo di colpevolezza o di innocenza entro i 18 mesi di sospensione della prescrizione previsti per ciascuna fase di impugnazione. Nel provvedimento – che consta di 10 articoli – viene anche ridotta la legittimazione all’impugnazione di merito: al pubblico ministero sarà precluso l’appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo in alcuni specifici casi (ad esempio, una sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l’esistenza di aggravanti ad effetto speciale). Al tempo stesso all’imputato sarà precluso l’appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le formule liberatorie più ampie.

IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PM. E’ ammesso l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna se hanno modificato il titolo di reato o escluso la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. Il pm propone impugnazione nell’interesse dell’imputato solo con ricorso per Cassazione, a completamento delle disposizioni che ne circoscrivono la legittimazione all’appello ai casi in cui l’esercizio di tale facolta’ risulti espressione dello specifico ruolo di parte, animata da un interesse contrapposto a quello dell’imputato.

IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL’IMPUTATO. L’imputato può proporre appello contro le pronunce di condanna nonché contro le sentenze di proscioglimento, emesse all’esito del dibattimento, salvo che si tratti di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso.

NUOVI CASI DI INAPPELLABILITA’. L’inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, viene estesa anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa.

IMPUGNAZIONI DA PARTE DEL PROCURATORE GENERALE. Sono possibili solo nei casi di avocazione o di acquiescenza del procuratore della Repubblica.

APPELLO INCIDENTALE. Viene escluso l’appello incidentale del pubblico ministero e previsto che l’imputato che non ha proposto impugnazione possa proporre appello incidentale entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell’impugnazione e che entro altrettanti giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti possa presentare al giudice memorie o richieste scritte. RICORSI SU REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE. Contro le sentenze pronunciate in appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per Cassazione è limitato ai motivi di violazione di legge.

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