Rapporti con il difensore di fiducia: inammissibile la rescissione del giudicato se l’assistito non si è interessato al processo

Rapporti con il difensore di fiducia: inammissibile la rescissione del giudicato se l’assistito non si è interessato al processo

Rapporti tra avvocato e assistito: l’indagato o l’imputato deve attivarsi per essere aggiornato circa lo sviluppo del procedimento. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza numero 14862/2017 sostenendo che il comportamento dell’indagato o dell’imputato che non mantiene rapporti periodici con il proprio difensore di fiducia, rappresenta infatti, un’ipotesi di colpa evidente idonea ad assumere rilevanza nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, circostanza che preclude l’ammissibilità della rescissione del giudicato prevista dall’articolo 625-ter del codice di procedura penale.

Dunque, se l’assistito non si attiva per conoscere lo ‘status’ del procedimento in cui è coinvolto, il suo atteggiamento è idoneo ad integrare il presupposto della colpevolezza nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, che rende inammissibile la rescissione: è evidente, per i giudici della Suprema Corte, che l’aver incaricato un avvocato della propria difesa e l’aver effettuato presso lo stesso l’elezione di domicilio sono comportamenti sintomatici della sicura conoscenza dell’esistenza di un procedimento.

 

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