La Cassazione: al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, va garantito il diritto allo studio
Il figlio ha diritto al mantenimento per gli studi universitari da parte dei genitori, a condizione che se lo possano permettere, e che il giovane non percepisca altri redditi. In caso di genitori separatati l’assegno di mantenimento in favore del figlio non può essere ridotto o revocato solo perché il giovane, non autosufficiente dal punto di vista economico, non si vuole accontentare della laurea triennale ma vuole continuare gli studi. La Corte Suprema, in una sentenza pubblicata il 26 aprile 2017, ha deciso su un ricorso presentato da C. e da G. per una sentenza della Corte di appello di Venezia, che con decreto dell’1/9 giugno 2015, aveva respinto il reclamo principale proposto dal C. e quello incidentale proposto dalla G.. per ottenere l’incremento e la revoca o la riduzione dell’assegno mensile di 850 euro posto nella sentenza di divorzio a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia L. non ancora indipendente economicamente. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale al figlio maggiorenne che non ha ancora una indipendenza economica e vuole proseguire un percorso formativo, va garantito il diritto allo studio.
Il figlio, secondo quanto sancito nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 febbraio – 26 aprile 2017, n. 10207 (Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni) ha diritto all’università pagata dai genitori a tre condizioni
- che i genitori, o colui che è tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento, se lo possano permettere
- che il figlio non abbia un proprio reddito o non abbia rifiutato concrete opportunità lavorative
- che il figlio ha legittimamente scelto di «proseguire il proprio percorso di studi» nell’ottica di «un utile inserimento nel mondo lavorativo conforme alle proprie aspirazioni professionali”
Sulla scorta di queste argomentazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre di una ragazza maggiorenne che chiedeva la riduzione dell’assegno corrisposto, quantificato in 850 euro mensili.
L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento cessa nel momento in cui il genitore dimostra che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un’indipendenza economica. Ma i giudici ribadiscono anche il concetto che il mantenimento non si possa protrarre oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura: cioè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, compatibili con le condizioni economiche dei genitori.