Diffamazione, la Cassazione: “Lecite le notizie su persone non note a livello nazionale”

Diffamazione, la Cassazione: “Lecite le notizie su persone non note a livello nazionale”

Roma. I giornali possono dare notizia, con articoli e immagini sia in cronaca locale sia nelle pagine nazionali, anche delle vicende che riguardano persone note solo nella loro citta’ o provincia, per essere affermati professionisti o imprenditori, del tutto sconosciuti a livello nazionale. Lo sottolinea la Cassazione in tema di liberta’ di stampa respingendo il ricorso di un imprenditore di Rovigo, che chiedeva il risarcimento danni da diffamazione al quotidiano ‘Il Gazzettino’ per una serie di articoli che riteneva lesivi del suo diritto all’immagine e alla riservatezza. L’uomo era stato vittima di una aggressione con coltello da parte di un altro imprenditore e il motivo era legato a una relazione extraconiugale, dal suo punto di vista la rilevanza data alla vicenda “non rivestiva il carattere di fatto di interesse pubblico” e le “reiterate pubblicazioni avvenute senza il suo consenso in cronaca nazionale e locale” erano “trasmodate in modalita’ eccedenti il diritto di cronaca”. In primo grado, il Tribunale di Rovigo aveva accolto la richiesta di risarcimento e condannato giornalisti e casa editrice, ma poi la Corte di Appello di Venezia – nel 2014 – aveva annullato il verdetto e negato l’indennizzo ritenendo leciti gli articoli e le immagini per via della “notorieta’, sia pure in ambito locale, delle persone coinvolte, e sull’interesse pubblico oggettivamente apprezzabile della notizia, per la tipologia violenta dell’aggressione, contrastante con il basso tasso di criminalita’ della provincia di Rovigo”. Il punto di vista e’ stato convalidato dalla Cassazione – sentenza 10925 depositata oggi – in quanto “la diffusa notorieta’ per ragioni professionali delle persone coinvolte, per come accertata dal giudice di merito, risulta idonea” ai fini del riconoscimento della scriminate del diritto di cronaca che “non impone” per essere esercitata “che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale”, “cosi’ come la congiunta rilevanza almeno astrattamente penale dell’episodio conferisce allo stesso una cifra che giustifica la proiezione non solo locale della cronaca medesima”.

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