Circolare Inps: “La casa di abitazione non deve essere considerata reddito per le invalidità civili”
La casa di abitazione non potrà più essere considerata reddito, nella concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità: lo ha stabilito la circolare n. 74 del 21 aprile 2017, modificando il criterio per la concessione delle prestazioni stesse, “alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale”. Così si legge nella circolare: “Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità'”. E fornisce, l’Istituto, le istruzioni necessarie ai cittadini e alle sedi Inps, affinchè siano rese operative queste nuove disposizioni. Nel dettaglio, “dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidita’ civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data”.