Cassazione: abusi su minori, mai attenuanti per genitori e conviventi

Cassazione: abusi su minori, mai attenuanti per genitori e conviventi

Roma. Non può essere concessa alcuna attenuante ai genitori – cosi’ come alle persone conviventi con il minore – che compiono sul bambino abusi di carattere sessuale. Lo sottolinea la terza sezione penale della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, ha detto ‘no’ all’attenuante che la Corte d’appello di Bologna aveva concesso a una coppia (una donna e il suo convivente) ritenuta responsabile di atti sessuali nei confronti della figlia, all’epoca dei fatti minorenne, della donna. I giudici bolognesi avevano parzialmente rivisto la sentenza di condanna emessa in primo grado per violenza sessuale di gruppo ai due imputati, riducendo la pena loro inflitta, con la riqualificazione del reato in atti sessuali con minorenne e, in particolare, il riconoscimento della circostanza attenuante della “minore gravita’”. Contro il verdetto di secondo grado si era rivolto in Cassazione il procuratore generale di Bologna, il quale lamentava “vizi della motivazione” della sentenza: le tesi illustrate nel suo ricorso sono state totalmente condivise dai giudici del ‘Palazzaccio’ che hanno annullato con rinvio – limitatamente alla concessione dell’attenuante – la pronuncia d’appello. “In tema di atti sessuali con minore infraquattordicenne – si legge nella sentenza depositata oggi – l’attenuante speciale della minore gravità in linea di principio non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo, ne’ nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, trattandosi di condotta – osserva la Corte – che, da un lato, provoca un coinvolgimento emotivo che incide gravemente sullo sviluppo psicofisico della vittima, dall’altro determina uno sviamento della funzione di accudimento e protezione propria della figura genitoriale”. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Bologna, evidenzia la Cassazione, “non ha fatto corretta applicazione di tali principi perché ha riconosciuto la circostanza della minore gravità senza operare una valutazione sufficientemente approfondita nel quadro istruttorio”: infatti, “la sentenza omette ogni riferimento agli elementi ostativi rappresentati dalla reiterazione degli abusi nel tempo e dalla qualità di genitore (o di convivente del genitore) degli autori del reato”, basandosi invece “esclusivamente sul rilievo” che quanto accaduto non avrebbe “provocato una rilevante lesione dell’integrità psicofisica ne’ una problematicità dello sviluppo sessuale della minore”. I giudici di piazza Cavour – che con la stessa sentenza hanno dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati contro la condanna – richiamano anche le considerazioni dei giudici di primo grado e del procuratore generale secondo cui “vi erano state rilevanti anomalie comportamentali della minore da considerare quali chiari segnali di disagio psichico”.

Back to Top