Assegno di divorzio all’ex coniuge, la Cassazione: “No al parametro del tenore di vita goduto nel matrimonio”

Assegno di divorzio all’ex coniuge, la Cassazione: “No al parametro del tenore di vita goduto nel matrimonio”

Roma. L’assegno di divorzio da corrispondere all’ex coniuge non può più essere parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La svolta epocale, giunta dopo ventisette anni, è arrivata con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 della prima sezione civile della Cassazione, secondo la quale ‘il parametro del tenore di vita collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici’. Infatti, spiega il collegio, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale, a differenza di quanto avviene con la separazione personale che lascia ancora in vigore gli obblighi coniugali anche se attenuati. Ne consegue che ogni riferimento a tale rapporto ‘finisce illegittimamente con il ripristinarlo – sia pure limitatamente alla dimensione economica – in una indebita prospettiva, per così dire, di ultrattività del vincolo matrimoniale’.

Ecco quali sono i principali “indici” – forniti dal verdetto 11504 della Cassazione sull’assegno di divorzio – “per accertare” la sussistenza, o meno, “dell’indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno e quindi l’adeguatezza, o meno, dei “mezzi”, nonché la possibilità, o meno, “per ragioni oggettive, di procurarseli.

Sono quattro: “1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri ‘lato sensu’ imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilita’ di una casa di abitazione”. Tocca all’ex coniuge che chiede l’assegno, “allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive”. “Tale onere probatorio – spiega la Cassazione – ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro” ex coniuge al quale l’assegno e’ chiesto. In particolare, prosegue la Suprema Corte, “mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formera’ oggetto di prove documentali, soprattutto le capacita’ e le possibilita’ effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che puo’ essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.

 

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